I vini “Cannonau di Sardegna”sono regolamentati dal Decreto Ministero Agricoltura e Foreste del 5 novembre
1992 che ha sostituito il DPR 21 luglio1972 (modificato dal D.M.29 giugno 1992).
Disciplinare di produzione vino Cannonau di Sardegna
Art. 1
La denominazione di origine controllata “Cannonau di Sardegna” è riservata ai vini rossi e rosati che rispondono
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2
I vini “Cannonau di Sardegna” devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno
Cannonau.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, nella misura massima del 10%, le
uve provenienti da vitigni a bacca nera raccomandati o autorizzati nella regione sarda.
Art. 3
Le uve devono essere prodotte nell’ambito territoriale della regione Sardegna.
La sottodenominazione geografica tradizionale “Oliena” o “Nepente di Oliena ” è riservata al “Cannonau di
Sardegna” proveniente da uve prodotte e vinificate nell’intero territorio comunale di Oliena e in parte di quello
di Orgosolo (Nuoro). Tale zona è così delimitata: partendo dall’estremo sud della zona e cioè dal punto di
incrocio dei confini comunali di Oliena, Orgosolo e Dorgali presso le sorgenti dell’Ozzastru, la linea di
delimitazione segue verso ovest il confine comunale di Oliena fino alla località Settile Osporrai dove incrocia, in
prossimità della quota 953, un affluente di riu Tortu, discende lungo tale affluente prima e poi lungo il riu Tortu
fino alla confluenza di questo con il R. Sorasi. Prosegue, verso sud, lungo il R. Sorasi e quindi, a quota 475,
risale l’affluente di sinistra fino a raggiungere, a quota 474, la strada che costeggia il corso d’acqua. Da quota
474, in direzione ovest, la linea di delimitazione segue la strada che costeggia il R. Sorasi fino ad incrociare
quella fra Orgosolo e Oliena, prosegue per la medesima in direzione di Oliena e, superato il Km. 17, segue il
fosso che si dirige verso la quota 629, raggiunge la linea altimetrica di 550 metri, la segue verso nord per circa
500 metri, quindi piega verso est, fino a ricongiungersi con la strada per Oliena in prossimità del ponte S.
Archimissa; segue tale strada verso Oliena fino ad incrociare il confine comunale che segue in direzione nordovest
fino al corso d’acqua Virdarosa; prosegue verso ovest, lungo il medesimo e raggiunge la località Rovine di
Santa Maria, da dove prende il sentiero per la località rovine di San Paolo e passando per Furtana Mala, piega
verso sud per 400 metri per ritornare poi verso ovest attraversando la località Teulaspru; raggiunge così la
strada che porta al ponte Baddu e Carru e quindi in linea retta verso ovest incrocia al Km.13 la strada per
Nuoro. Prosegue per detta strada verso nord e al Km. 7,550 circa incrocia il confine comunale di Oliena, che
segue prima verso nord, poi verso est e quindi verso sud fino a ritornare al punto di incrocio dei tre confini
comunali di Oliena, Orgosolo e Dorgali.
La sottodenomonazione geografica tradizionale “Capo Ferrato” è riservata al “Cannonau di Sardegna”
proveniente da uve prodotte e vinificate nei territori comunali di Castiadas, Muravera, San Vito, Villaputzu e
Villasimius (Cagliari).
La sottodenomonazione geografica tradizionale “Jerzu” è riservata al “Cannonau di Sardegna” proveniente da
uve prodotte e vinificate nei territori comunali di Jerzu e di Cardedu.
Art. 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini “Cannonau di Sardegna”
devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le
specifiche caratteristiche. Sono pertanto da escludere i terreni umidi, in particolare se interessati dalla falda
freatica.
I sesti di impianto, le forme di allevamento, e i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o
comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E’ vietata ogni pratica di forzatura e è consentita l’irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini “Cannonau di Sardegna” non deve essere superiore
a q.li 110 di uva per ettaro di coltura specializzata.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso
un’accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo. Fermo restando il
limite sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella
specializzata, in rapporto all’effettiva superficie coperta della vite.
La Regione Sarda, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima
della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di
produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone
immediata comunicazione al ministero dell’Agricoltura e delle Foreste e al Comitato nazionale per la tutela delle
denominazioni di origine dei vini.
Le uve devono assicurare ai vini “Cannonau di Sardegna” rosso e rosato un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo del 12,5%.
Le uve destinate alla produzione della tipologia “Cannonau di Sardegna” rosso “riserva” debbono assicurare al
vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 13%.
Ai fini della vinificazione delle tipologie dei vini “Cannonau di Sardegna ” rosso “riserva” e “Cannonau di
Sardegna” liquoroso le relative uve dovranno essere oggetto di specifica denuncia annuale e sui relativi registri
dovrà essere espressamente indicata la destinazione delle uve medesime.
Art. 5
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio dei vini “Cannonau di Sardegna” debbono
avvenire nel territorio di cui all’articolo 3.
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio del “Cannonau di Sardegna” designato con una
delle sottodenominazioni previste nel presente disciplinare “Oliena o Nepente di Oliena”, “Capo Ferrato” e
“Jerzu” debbono essere effettuate nell’ambito delle rispettive zone di produzione delle uve di cui al precedente
articolo 3.
Nelle operazioni di vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a
conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
E’ vietato aumentare la gradazione alcolica complessiva del prodotto mediante concentrazione del mosto o del
vino base o impiego di mosti o di vini che siano stati oggetto di concentrazione.
E’ consentito un leggero appassimento delle uve sulla pianta o su stuoia.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% in prodotto finito. Qualora la resa uva/vino
superi il limite sopra riportato l’eccedenza non avrà diritto alla Doc. I vini “Cannonau di Sardegna” non possono
essere immessi al consumo prima del 1° aprile dell’anno successivo alla vendemmia.
Il vino “Cannonau di Sardegna” rosso “riserva” essere sottoposto a un periodo di invecchiamento obbligatorio di
almeno due anni, a partire dal primo dicembre dell’anno di raccolta, di cui almeno sei mesi in botti di rovere o
di castagno.
Art. 6
Il vino “Cannonau di Sardegna” rosso all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
– colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente all’arancione con l’invecchiamento;
– odore: gradevole, caratteristico;
– sapore: secco, sapido, caratteristico;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5%;
– contenuto massimo in zuccheri riduttori: 4 g/l;
– acidità totale minima: 4,5 per mille;
– estratto secco netto minimo: 22 per mille.
Il vino “Cannonau di Sardegna” rosato all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
– colore: rosa brillante;
– odore: gradevole, caratteristico;
– sapore: secco, sapido, caratteristico;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5%;
– contenuto massimo in zuccheri riduttori: 4 g/l;
– acidità totale minima: 4,5 per mille;
– estratto secco netto minimo: 19 per mille.
E’ facoltà del ministro dell’Agricoltura e delle Foreste di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra
indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.
La menzione “riserva” è riservata alla tipologia di vino “Cannonau di Sardegna” rosso proveniente da uve aventi
le caratteristiche di cui all’articolo 4 del presente disciplinare, che sia sottoposto a un periodo di invecchiamento
obbligatorio di cui all’articolo 5 e immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo del
13%.
La denominazione “Cannonau di Sardegna” può anche essere utilizzata per i vini liquorosi ottenuti da uve
rispondenti alle condizioni previste per la produzione della tipologia “riserva” usando nella preparazione soltanto
l’aggiunta di alcol di origine viticola al mosto o al vino naturale di base.
La resa massima delle uve in vino è fissata nel limite del 70% tenuto conto dell’aggiunta di alcol. Il “Cannonau
di Sardegna” liquoroso può essere preparato nei seguenti tipi “secco” e “dolce naturale” con le seguenti
caratteristiche al consumo, oltre a quelle stabilite a titolo generale per il “Cannonau di Sardegna” rosso:
Tipo secco:
– titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 18%;
– zuccheri riduttori: non superiori a 10 g/l;
– acidità totale minima: 3,5 per mille.
Tipo dolce naturale:
– titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 16%;
– zuccheri riduttori: minimo 50 g/l;
– acidità totale minima: 3,5 per mille.
Il “Cannonau di Sardegna ” liquoroso non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° settembre
dell’anno successivo a quello della vendemmia e deve aver superato almeno sei mesi di invecchiamento in
botte.
Art. 7
Nella designazione e presentazione della denominazione di origine controllata “Cannonau di Sardegna” le
sottodenominazioni geografiche “Oliena” o “Nepente di Oliena”, “Capo Ferrato” e “Jerzu” sono riservati ai
rispettivi vini provenienti dalle uve prodotte nelle zone delimitate all’articolo 3 e vinificate nell’ambito delle
relative zone di vinificazione specificate all’articolo 5 del presente disciplinare. In sede di designazione le
sottodenominazioni geografiche “Oliena” o “Nepente di Oliena “, “Capo Ferrato” e ” Jerzu” devono figurare in
etichetta alla stessa altezza della denominazione “Cannonau di Sardegna” oppure al di sotto della dicitura
“denominazione di origine controllata” e pertanto non può essere intercalata tra quest’ultima dicitura e il nome
“Cannonau di Sardegna”.
In ogni caso tali menzioni geografiche devono figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a
quelli utilizzati per la denominazione “Cannonau di Sardegna”, della stessa evidenza e riportati sulla medesima
base colorimetrica.
In sede di designazione le qualificazioni “riserva” e “liquoroso” devono figurare in etichetta al di sotto della
dicitura obbligatoria “denominazione di origine controllata” e riportate in caratteri di dimensioni non superiori ai
2/3 di quelli utilizzati per la denominazione “Cannonau di Sardegna”, della stessa evidenza e sulla medesima
base colorimetrica.
In sede di designazione il riferimento al contenuto in zuccheri per la tipologia “liquoroso” deve essere effettuato
utilizzando la locuzione “secco” o “dolce naturale”.
Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata “Cannonau di Sardegna” è
vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi
compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “superiore”, “scelto”, “selezionato” e similari. E’ consentito l’uso di
indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non
idonei a trarre in inganno l’acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore quali “viticoltore”, “tenuta”, “podere”,
“cascina” e altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni Cee e nazionali in materia.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a
unità amministrative, frazioni, aree, fattorie e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino
così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.
Nella designazione e presentazione dei vini “Cannonau di Sardegna” deve essere riportata sulle bottiglie o altri
recipienti l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
Art. 8
I vini a denominazione di origine controllata “Cannonau di Sardegna” ai fini dell’immissione al consumo
debbono essere confezionati in recipienti di vetro di capacità non superiore a 1,5 litri.
I contenitori di capacità non superiore a 0,5 litri possono essere chiusi con tappatura a vite, mentre per le sole
capacità superiori ammesse di 0,750 litri e 1,5 litri è prevista esclusivamente la chiusura con tappo di sughero.
Art. 9
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di
origine controllata “Cannonau di Sardegna”, vini che non rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.