Strada del Vino Colli di MaremmaWine route of Maremma Hills Vino, olio, sapori e colori della Maremma 

LE D.O.C.
Sovana

Disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Sovana"

Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Sovana" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: rosso, rosso superiore, rosso riserva e rosato.
Per le tipologie "Sovana" rosso superiore e "Sovana" rosso riserva e' consentita, qualora ricorrano i requisiti di cui al successivo art. 2, la menzione di uno dei seguenti vitigni: Sangiovese, Aleatico, Cabernet Sauvignon, Merlot.

Art. 2.
I vini a denominazione di origine controllata "Sovana" devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: vini rosso, rosso superiore e rosato (senza la specificazione del vitigno):
Sangiovese: almeno il 50%. Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve dei vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e autorizzati nella provincia di Grosseto e prodotte nella zona di produzione delimitata nel successivo art. 3 fino ad un massimo del 50%. I vini a denominazione di origine controllata "Sovana" rosso superiore e "Sovana" rosso riserva, con la menzione di uno dei seguenti vitigni: Sangiovese, Aleatico, Cabernet Sauvignon e Merlot, devono essere ottenuti da uve provenienti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%. Possono concorrere, fino ad un massimo del 15%, le uve dei vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati nella provincia di Grosseto.

Art. 3. (Invariato)

Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Sovana" devono essere quelle normali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, con esclusione di quelli umidi o non sufficientemente soleggiati. La densita' di impianto deve essere quella generalmente usata in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini; per i nuovi impianti e i reimpianti la densita' dei ceppi non puo' essere inferiore a 3.300 piante ad ettaro. I sesti di impianto, le forme di allevamento consentiti sono quelli gia' in uso nella zona.
E' vietata ogni pratica colturale avente carattere di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva ad ettaro ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale sono le seguenti:

Tipologia "Sovana"
Rosso e rosato: Produzione uva tonn./Ha 11 Titolo alcolometrico volumico naturale minimo 10,50 vol.
Rosso superiore e rosso superiore con la menzione del vitigno: Produzione uva tonn./Ha 9 Titolo alcolometrico volumico naturale minimo 11,50 vol.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Sovana" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.


          
1 2 3 4 5
Sovana









made by Escogitando Comunicazione & Servizi