Sovana
Gazzetta Ufficiale n. 126 del
01-06-1999
Decreto 20 maggio 1999
Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Sovana" ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.
IL DIRIGENTE capo della sezione amministrativa del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica all'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Vista la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata "Sovana", presentata dalla federazione provinciale coldiretti di Grosseto, dalla Confederazione italiana agricoltori di Grosseto e dalla Confagricoltura unione provinciale agricoltori di Grosseto, fatta propria dall'amministrazione provinciale di Grosseto e corredata dal parere della regione Toscana; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla sopra indicata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Sovana", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1999;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata
"Sovana" e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento, in conformita' al parere espresso e alla proposta formulata dal sopracitato Comitato;
Considerato che l'art. 4 del regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati e riconosciuti con decreto del dirigente responsabile del procedimento;
Decreta:
Art. 1.
E' riconosciuta la denominazione di origine controllata "Sovana" ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione. La denominazione di origine controllata "Sovana" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comina 1 del presente articolo le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1999.
Art. 2.
I soggetti che intendono pone in commercio, a partire dalla vendemmia 1999, i vini con la denominazione di origine controllata "Sovana", sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati, entro il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve.
Art. 3.
I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, solo per l'annata 1999, possono essere iscritti a titolo provvisorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se, a giudizio degli organi tecnici della regione Toscana, risultino sufficientemente documentati, pur non essendo ancora stati effettuati, per impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente.
Art. 4.
Possono essere iscritti all'albo dei vigneti, per un periodo massimo di tre anni a partire dalla vendemmia 1999, anche le superfici vitate nel cui ambito sono presenti viti di vitigni diverse da quelle indicate nell'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione purche' la presenza, in detti vigneti, di viti diverse da quelle previste dal suddetto art. 2, non risulti essere superiore al 20% del totale della base ampelografica medesima, in conformita' delle attuali disposizioni delle normative U.E.
Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura, ai fini dell'effettuazione degli accertarnenti tecnici di idoneita'. I vigneti di cui al comma precedente, che a seguito dell'effettuazione degli accertamenti tecnici, non risultino conformi all'unito disciplinare, sono cancellati d'ufficio dal relativo albo.
Art. 5.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di
origine controllata "Sovana" e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 20 maggio 1999
Il dirigente: Camilla