Parrina
Articolo 6.
Il vino Parrina rosso all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
· colore: rosso rubino
· odore: delicato, gradevole
· sapore: asciutto, armonico, vellutato
· titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%
· acidità totale minima: 5 per mille
· estratto secco netto minimo: 20 per mille
Il vino Parrina bianco all'atto dell' immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
· colore: giallo paglierino leggermente dorato
· odore: vinoso fine profumato persistente
· sapore: secco ma vellutato con leggero retrogusto amarognolo
· titolo: alcolometrico volumico totale minimo 11,5%
· acidità totale minima: 5 per mille
· estratto secco netto minimo: 16 per mille
Il vino Parrina rosato all'atto dell' immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
· colore: rosato brillante
· odore: delicato con caratteristiche eleganti
· sapore: asciutto rotondo fresco armonico
· titolo alcolometrico volumico totale minimo 11%
· acidità totale minima 5 per mille
· estratto secco netto minimo 17 per mille
Il vino Parrina rosso riserva deve avere all' atto dell' immissione al consumo le seguenti caratteristiche:
· colore rosso rubino tendente al granato
· odore profumo intenso bouquet pieno e complesso
· sapore asciutto austero notevole carattere
· titolo alcolometrico volumico totale minimo 125%
· acidità totale minima 5 per mille
· estratto secco netto minimo 23 per mille
È facolta del ministro delle Risorse agricole alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti sopraindicati per l'acidita totale e l'estratto secco netto.
Articolo 7.
In sede di designazione del vino a denominazione di origine controllata "Parrina" rosso la specificazione di tipologia "riserva" deve figurare in etichetta al di sotto della dicitura "denominazione di origine controllata" e pertanto non può essere intercalata tra quest'ultima dicitura e la denominazione di origine "Parrina". In ogni caso tale specificazione di tipologia deve figurare in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine "Parrina", della stessa evidenza e riportati sulla medesima base colorimetrica.
Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Parrina" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, superiore, fine, scelto, selezionato e similari. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali. marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta", "podere", "cascina" e altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni Cee e nazionali in materia. È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a frazioni, aree, zone e località dalle quali eflettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini a denominazione di origine controllata "Parrina" può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve purché veritiera e documentabile; tuttavia tale indicazione è obbligatoria per la designazione del "Parrina" rosso "riserva".
Articolo 8.
I contenitori in cui viene confezionato il vino a denominazione di origine controllata "Parrina" rosso "riserva" in vista della vendita debbono essere, anche per quanto riguarda l'abbigliamento, consoni ai tradizionali caratteri di pregio e pertanto essere chiusi con tappo di sughero e capsula.
Articolo 9.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata "Parrina" vini che non rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992. n. 164.