Strada del Vino Colli di MaremmaWine route of Maremma Hills Vino, olio, sapori e colori della Maremma 

LE D.O.C.
Parrina

Articolo 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Parrina" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità. I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. È vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva ammessa per la pro-duzione dei vini a denominazione di origine con-trollata "Parrina" rosso e rosato non deve essere superiore a q.Ii 90 di uve per ettaro in coltura specializzata e per la produzione del vino "Parrina' bianco non deve essere superiore a q.li 100 di uve per ettaro in coltura specializzata. A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo. La Regione Toscana con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quelli fissati dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata "Parrina" rosso, rosato e bianco un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo dell' 11% e per la tipologia riserva un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo del 12%.

Articolo 5.
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata al precedente articolo 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni di Orbetello e di Capalbio. La resa massima delle uve in vino per tutti i tipi della denominazione di origine controllata "Parrina" non deve essere superiore al 70%. Oualora la resa uva-vino superi il limite sopra riportato l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata. La vinificazione della tipologia rosato dovrà avvenire con breve contatto con le parti solide e sgrondatura soffice. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. Il vino "Parrina" rosso riserva deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni di cui almeno uno in botti di legno e almeno tre mesi in bottiglia. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve. Il vino "Parrina" rosso non può essere immesso al consumo prima del1° Giugno successivo alla vendemmia.


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Parrina









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