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LE D.O.C.
Morellino di Scansano

Articolo 7.
Il vino "Morellino di Scansano" prodotto con uve aventi una gradazione alcolica complessiva minima naturale di 11,5 se sottoposto a periodo di invecchiamento non inferiore ad anni due di cui almeno uno in botti preferibilmente di rovere, e immesso al consumo con una gradazione alcolica complessiva minima di 12 può portare in etichetta la menzione "riserva".
Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve. Sulle bottiglie e altri recipienti contenenti il vino "Morellino di Scansano" può figurare l'annata di produzione delle uve, purché veritiera e documentabile. Tale indicazione è comunque sempre obbligatoria per il tipo "riserva".

Articolo 8.
Alla denominazione "Morellino di Scansano" è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva non prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "superiore", "extra", "fine", "scelto", "selezionato" o simili.
E' altresì vietato l'uso in aggiunta alla denominazione "Morellino di Scansano", di indicazioni geografiche e toponomastiche ce facciano riferimento a comuni, frazioni, aree e località comprese nella zona delimitata di cui al precedente articolo 3. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non tali da trarre in inganno l'acquirente.

Articolo 9.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata "Morellino di Scansano", vini che non rispondono alle condizioni e ai requisiti del presente disciplinare, è punito a norma dell'articolo 28 del DPR 12 luglio 1963, n. 930.


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Morellino di Scansano









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