Capalbio
"Capalbio" rosso riserva:
· colore: rosso rubino piu' o meno intenso tendente al granato
con l'invecchiamento;
· odore: ampio, vinoso;
· sapore: armonico, asciutto, sapido, giustamente tannico;
· titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
· acidita' totale minima: 5,0 g/l;
· estratto secco netto minimo: 22,0 g/l.
"Capalbio" bianco:
· colore: giallo paglierino scarico;
· odore: delicato, fresco, fruttato;
· sapore: asciutto;
· titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
· acidita' totale minima: 5,0 g/l;
· estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
"Capalbio" Vermentino:
· colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, talvolta con riflessi verdognoli;
· odore: delicato, caratteristico e fruttato;
· sapore: asciutto, sapido;
· titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
· acidita' totale minima: 5,00 g/l;
· estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
"Capalbio" Vin Santo:
· colore: dal giallo dorato fino all'ambrato intenso;
· profumo: etereo, intenso e caratteristico;
· sapore: armonico, vellutato, rotondo;
· titolo alcolometrico volumico totale minimo per il tipo secco: 16,00% vol.
di cui massimo 2 da svolgere;
· titolo alcolometrico volumico totale minimo per il tipo amabile: gradi
16,00% vol. di cui da 3 a 6 da svolgere;
· acidita' totale minima: 5,0 g/l;
· estratto secco minimo: 21,0 g/l;
· acidita' volatile massima: 1,60 g/l.
È facolta' del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto secco netto. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, ove consentita, il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno.
Art. 7.
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni UE e nazionali in materia. E' consentito altresi' l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e localita' comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, cosi' qualificato, e' stato ottenuto, alle condizioni previste dai decreti ministeriali 22 aprile 1992 e da successive modifiche od integrazioni. Per le tipologie "Capalbio" riserva, e "Capalbio" Vin Santo, in etichetta, deve figurare obbligatoriamente l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Art. 8.
I vini di cui all'art. l possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro di volume nominale fino a 5 litri ad eccezione delle tipologie "Capalbio" Vin Santo e "Capalbio" rosso riserva, per le quali sono consentite solo bottiglie di capacita' nominale non superiori a 0,750 lt.