Strada del Vino Colli di MaremmaWine route of Maremma Hills Vino, olio, sapori e colori della Maremma 

LE D.O.C.
Capalbio

Art. 4.
Le condizioni ambientali e colturali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Capalbio" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque tali da conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono esclusi i vigneti di fondo valle, in argille plioceniche, in zone golenali o comunque in terreni umidi o che difettano di adeguata sistemazione idraulicoagraria. Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art.15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti compresi nella fascia collinare e pedecollinare.
Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densita' media dei ceppi non puo' essere inferiore a 3.300 piante per ettaro.
Le uve provenienti da vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata "Capalbio" possono essere destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Capalbio" Vin Santo, qualora i produttori interessati optino per tale rivendicazioni in sede di denuncia annuale delle uve fatta alla competente camera di commercio.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelle tradizionali della zona (spalliera semplice e cordone speronato) e, comunque, atte a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento. La regione puo' consentire altre forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale sono le seguenti:

  Tipologia Produzione uva T./Ha

Titolo alcolometrico volumico naturale vol. minimo %

Rosso 11,0 10,50%
Rosso Riserva 11,0 11,50%
Sangiovese 11,0 11,50%
Cabernet Sauvignon 11,0 11,50%
Rosato 11,0 11,00%
Bianco 11,5 10,00%
VinSanto
(prima dell'appassimento)
11,5 10,00%
Vermentino 11,5 10,50%


A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Fermi restando i limiti di cui sopra, la resa per ettaro della coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

Art. 5.
Le operazioni di vinificazione, e di invecchiamento obbligatorio dei vini a denominazione di origine controllata "Capalbio" devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3. L'imbottigliamento deve essere effettuato nell'ambito del territorio amministrativo della provincia di Grosseto.
E' consentita la correzione dei mosti e dei vini di cui all'art. l, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato e a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.
La tipologia "Capalbio" rosato deve essere ottenuta con la vinificazione "in rosato" delle uve rosse.


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Capalbio









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