Strada del Vino Colli di MaremmaWine route of Maremma Hills Vino, olio, sapori e colori della Maremma 

LE D.O.C.
Capalbio

Art. 4.
Possono essere iscritti all'albo dei vigneti, per un periodo massimo di tre anni a partire dalla vendemmia 1999, anche le superfici vitate nel cui ambito sono presenti viti di vitigni diverse da quelle indicate nell'articolo 2 dell'unito disciplinare di produzione purche' la presenza, in detti vigneti, di viti diverse da quelle previste dal suddetto art. 2, non risulti essere superiore al 20% del totale della base ampelografica medesima, in conformita' delle attuali disposizioni delle normative U.E.
Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura, ai fini dell'effettuazione degli accertamenti tecnici di idoneita'. I vigneti di cui al comma precedente, che a seguito dell'effettuazione degli accertamenti tecnici, non risultino conformi all'unito disciplinare, sono cancellati d'ufficio dal relativo albo.

Art. 5.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata "Capalbio" e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 1999
Il dirigente: Camilla


DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "CAPALBIO"

Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Capalbio" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: rosso (anche nella tipologia riserva), bianco, rosato, Vermentino, Sangiovese, Cabernet Sauvignon e Vin Santo.

Art. 2.
I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

· "Capalbio" rosso, rosato e rosso riserva: Sangiovese minimo 50%. Per il complessivo rimanente possono concorrere uve a bacca nera, non aromatiche, ottenute da vitigni raccomandati e/o autorizzati nella provincia di Grosseto.
· "Capalbio" bianco e Vin Santo: Trebbiano Toscano minimo 50%. Per il complessivo rimanente possono concorrere alla produzione uve a bacca bianca, non aromatiche, ottenute dai vitigni raccomandati e/o autorizzati nella provincia di Grosseto.
· "Capalbio" Vermentino: il vino deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti composti dal vitigno Vermentino per almeno l'85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 15%, le uve a bacca bianca, non aromatiche, ottenute dai vitigni raccomandati e/o autorizzati nella provincia di Grosseto.
· "Capalbio" Sangiovese: il vino deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti composti dal vitigno Sangiovese per almeno l'85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 15%, le uve a bacca nera, non aromatiche, ottenute da vitigni raccomandati e/o autorizzati nella provincia di Grosseto.
· "Capalbio" Cabernet Sauvignon: il vino deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti composti dal vitigno Cabernet Sauvignon per almeno l'85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 15%, le uve a bacca nera, non aromatiche, ottenute da vitigni raccomandati e/o autorizzati nella provincia di Grosseto.

Art. 3.
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Capalbio", ricade nella zona collinare e pedecollinare dell'area sud della provincia di Grosseto e comprende parte dei territori amministrativi dei comuni di Capalbio, Manciano, Magliano e Orbetello. La linea di delimitazione inizia a Sud dal punto d'incontro del confine comunale del comune di Capalbio con la ferrovia Grosseto-Roma e risale (in senso anti orario) ad Est e quindi a Nord lungo detto confine comunale, entra poi nel comune di Manciano seguendo la strada di bonifica n. 28 fino ad immettersi, in localita' Sgrillozzo, sulla strada statale n. 74, che percorre fino alla curva di casa Poggio Lepraio; prosegue poi con la strada di bonifica n. 19, che passa per Casalnuovo e casa Pinzuto e quindi con la strada di bonifica n. 17, passante per casa del Lasco fino al fiume Albegna. Da qui il confine segue il corso del fiume Albegna fino al guado della Marianaccia, deviando ad Ovest, entra nel comune di Magliano in Toscana, percorre la strada di Colle Lupo fino al Molino Vecchio, risale a Nord-Est per la strada di S. Andrea al Civilesco, discende verso Sud lungo la strada Magliano in Toscana-Barca del Grazi, devia ad Ovest per la strada dell'Osa e prosegue lungo il limite comunale di Magliano in Toscana fino ad incontrare la ferrovia Grosseto-Roma in prossimita' della Fattoria del Collecchio, segue detta ferrovia verso Sud fino ad incontrare la SP 81 in prossimita' del fiume Osa e la percorre sino ad oltrepassare il podere n. 39 e devia a Sud-Est lungo la strada che porta a S. Donato centro. Aggira parte del centro in senso antiorario e prosegue in direzione Sud-Ovest lungo la strada che costeggia i poderi n. 23, n. 24 e n. 20 e si immette sulla SP 56 in prossimita' del podere n. 26 passando per S. Donato e la percorre sino al ponte sul fiume Albegna in prossimita' della Barca del Grazi; segue quindi il corso del fiume risalendolo fino al centro agricolo dell'Alberone, scende verso Sud lungo la strada interpoderale che conduce alla SS 74 maremmana, si immette su di essa dirigendosi verso la costa tirrenica fino ad incrociare la linea ferroviaria Grosseto-Roma che percorre sino al punto di partenza.


1 2 3 4 5
Capalbio









made by Escogitando Comunicazione & Servizi