Bianco di Pitigliano
G. U. Repubblica italiana n. 244 del 18 ottobre 1990
Decreto del presidente della Repubblica del 17 aprile 1990
Denominazione di origine controllata del vino "Bianco di Pitigliano"
Ha sostituito il Dpr 28 marzo 1966.
Disciplinare di produzione
Articolo 1.
La denominazione di origine controllata "Bianco di Pitigliano" è riservata al vino bianco e al vino spumante che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Articolo 2.
Il vino "Bianco di Pitigliano" deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la composizione di vitigni nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi: Trebbiano toscano 50-80%; Greco, Malvasia bianca toscana e Verdello, da soli o congiuntamente, non oltre il 20%; Grechetto, Chardonnay, Sauvignon (bianco), Pinot bianco e Riesling italico (bianco), da soli nei limiti del 15%, congiuntamente non oltre il 30%.
È ammessa la presenza di vitigni complementari a bacca bianca fra quelli raccomandati e autorizzati fino a un massimo del 10%.
L'adeguamento della composizione ampelografica su base aziendale dei vigneti iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata "Bianco di Pitigliano" dovrà essere effettuata entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.
Articolo 3.
Le uve destinate alla produzione della denominazione di origine controllata "Bianco di Pitigliano" devono essere prodotte nella zona, appresso descritta, in provincia di Grosseto, comprendente:
gli interi territori dei comuni di Pitigliano e Sorano; il territorio comunale di Scansano, con l'esclusione della parte occidentale compresa tra il confine del predetto comune in corrispondenza del torrente Trasubbie, del torrente Maiano e la dividente che ha origine a sud nel punto in cui la strada statale monte Amiata attraversa il confine comunale di Scansano (quota 374), la segue per breve tratto fino a quota 377, per poi percorrere la strada vicinale dei Gaggioli fino a innestarsi con la strada statale Scansanese, che segue fino alle case Brocchi; segue, quindi, interamente la strada provinciale Pancole-Polverala; si identifica poi con la strada comunale Polveraia-Pian d'Ornetta, fino a collegarsi con il confine comunale nord di Scansano; il territorio comunale di Manciano, con l'esclusione dell'estrema parte occidentale dello stesso, delimitata a nord dal confine comunale in corrispondenza del fiume Albegna; a ovest e a sud allo stesso limite di comune; a est dalla dividente che ha origine a sud dal punto in cui la strada di bonifica n.28 attraversa il confine comunale di Manciano (quota 57); segue detta strada fino a innestarsi, in località Sgrillozzo, con la strada statale n. 74, che percorre fino alla curva di Case Poggio Lepraio (quota 39); prosegue poi con la strada di bonifica n. 19, che passa per Casalnuovo e case Pinzuti e infine, con la strada di bonifica n. 17, passante per case del Lasco, fino al punto in cui interseca a nord il fiume Albegna.