Bianco di Pitigliano
Articolo 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino "Bianco di Pitigliano" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche. Sono, pertanto, da considerare idonei i vigneti ubicati su terreni prevalentemente tufacei, di origine vulcanica, con giacitura piuttosto varia rappresentata da altopiani declivi, intercalati da colline e vallette con costoni più o meno ripidi. Per la coltivazione dei vigneti sono esclusi i fondovalle e i terreni pianeggianti e umidi. I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.
È esclusa ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino "Bianco di Pitigliano" non deve essere superiore a q.li 125 per ettaro di vigneto in coltura specializzata e q.li 25 per ettaro in coltura promiscua.
A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purchè la produzione non superi del 20% i limiti medesimi. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.
La Regione Toscana, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.
Articolo 5.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio dei comuni di Pitigliano, di Sorano, di Manciano e di Scansano. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale totale minimo di 10,5%. La vinificazione del "Bianco di Pitigliano" deve essere eseguita in bianco. Le uve aventi un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 9,5% possono essere unicamente destinate alla produzione del "Bianco di Pitigliano" spumante.
In tal caso debbono essere oggetto di specifica denuncia di produzione presso la competente Camera di commercio. Le operazioni di spumantizzazione debbono essere effettuate nell'ambito del territorio della regione Toscana. L'eventuale arricchimento deve essere eseguito con mosto concentrato derivato da uve prodotte nella zona di produzione delimitata dal precedente articolo 3, e/o con mosti concentrati rettificati.