Ansonica Costa dell'Argentario
Disciplinare di produzione
Articolo 1.
La denominazione di origine controllata "Ansonica costa dell'Argentario è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Articolo 2.
Il vino a denominazione di origine controllata "Ansonica costa dell'Argentario" deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
Ansonica B.: minimo 85%; altri vitigni raccomandati o autorizzati per la provincia di Grosseto da soli o congiuntamente fino a un massimo del 15%.
Articolo 3.
La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Ansonica costa dell'Argentario" è ubicata nella parte collinare, pedocollinare e insulare dell'area sud della provincia di Grosseto e comprende in parte i comuni di Manciano, Orbetello e Capalbio e l'intero territorio dei comuni di Isola del Giglio e Monte Argentario in provincia di Grosseto.
Tale zona è cosi delimitata:
la perimetrazione inizia a sud nel punto di intersezione tra la linea ferroviaria Grosseto-Roma e il confine territoriale del comune di Capalbio per continuare sempre lungo lo stesso confine, a est sino alla intersezione della strada provinciale n. 63, s.p. Capalbio che da Capalbio conduce alla frazione di Marsiliana ricadente nel comune di Manciano; il confine prosegue nel tratto est lungo la strada statale n. 74 (s.s. Maremmana fino al bivio per Magliano in prossimità della frazione di Marsiliana. Prosegue poi nel tratto nord lungo la strada consorziale delle Pulledraie fino al fosso che la interrompe per poi reimmettersi sulla s.s. 74 al km 8,700 in direzione della frazione di Albinia sino alla intersezione con la linea ferroviaria delle FF.SS. Roma-Grosseto. Da tale punto, nel tratto ovest, il confine prosegue lungo la linea ferroviaria suddetta, in direzione sud, sino a incontrare il punto di partenza. La zona di produzione comprende altresì i comuni di Monte Argentario e dell'isola del Giglio.