Ansonica Costa dell'Argentario
Articolo 6.
Il vino a denominazione di origine controllata "Ansonica costa dell'Argentario" all'atto dell'immissione al consumo deve corrispondere alle seguenti caratteristiche:
· colore: giallo paglierino più o meno intenso;
· odore: caratteristico, leggermente fruttato;
· sapore: asciutto, morbido, vivace e armonico;
· titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
· acidità totale minima: 4,5 per mille;
· estratto secco netto minimo: 15 per mille
È facoltà del ministro delle Risorse agricole, alimentari e forestali di modificare con proprio decreto, per i vini di cui sopra, i limiti minimi per l'acidità totale e l'estratto secco netto.
Articolo 7.
Al vino a denominazione di origine controllata di cui all'articolo 2 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto" "selezionato" e similari.
È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. È consentito altresi l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente articolo 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto. Le bottiglie nelle quali può essere immesso al consumo il vino a denominazione di origine controllata "Ansonica Costa dell'Argentario" devono essere esclusivamente di vetro e della capacità non superiore ai tre litri. Sulle bottiglie e altri recipienti contenenti il vino a denominazione di origine controllata "Ansonica Costa dell'Argentario" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.