Strada del Vino Colli di MaremmaWine route of Maremma Hills Vino, olio, sapori e colori della Maremma 

LE D.O.C.
Ansonica Costa dell'Argentario

Articolo 4.
Le condizioni ambientali e colturali dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Ansonica costa dell'Argentario" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le relative caratteristiche. I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati nella zona o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. È escluso l'allevamento espanso su tetto orizzontale. I nuovi impianti e i reimpianti devono prevedere un minimo di 3.300 ceppi per ettaro e la produzione massima per ceppo non deve superare mediamente i kg 3,5. E vietata ogni pratica di forzatura. La quantità massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata "Ansonica Costa dell'Argentario" non deve superare i q.li 110 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, le produzioni dovranno essere riportate attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione per ettaro non superi del 20% i limiti medesimi.
Qualora la produzione superi il 20% delle suddette quantità, il vino ottenuto non avrà diritto alla denominazione di origine controllata. La Regione Toscana, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare dandone immediata comunicazione al ministero per le Risorse agricole, alimentari e forestali e al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata "Ansonica Costa dell'Argentario" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,5%.

Articolo 5.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino a denominazione di origine controllata "Ansonica Costa dell'Argentario" le sue peculiari caratteristiche. La vinificazione delle uve per la produzione del vino a denominazione di origine controllata "Ansonica Costa dell'Argentario" deve essere effettuata nell'ambito dell'intero territorio dei comuni di cui al precedente articolo 3. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione il ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, può consentire su apposita domanda delle ditte interessate che le suddette operazioni di vinificazione siano effettuate nell'ambito della provincia di Grosseto a condizione che le ditte interessate dimostrino di aver tradizionalmente vinificato le uve prodotte nella zona nelle cantine per le quali si chiede l'autorizzazione. È consentito l'eventuale arricchimento per il quale possono essere utilizzati solo mosti concentrati di uva Ansonica prodotta nella zona delimitata a denominazione di origine controllata o, in alternativa, mosti concentrati rettificati.


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Ansonica Costa dell'Argentario









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